mercoledì, Maggio 27, 2026
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Lavoro, smart working con sanzioni penali, focus su legge 34 a Bologna

(Sesto Potere) – Bologna – 27 maggio 2026 – Più sicurezza nello smart working. Non solo come obbligo, ma come occasione di crescita socialmente responsabile dell’impresa, nel quadro della nuova legge 34 del 2026, quella che ha reso obbligatoria e sanzionabile penalmente un’informativa scritta sulla modalità agile. Che uno lavori ‘da casa’ al mare o in città, infatti, quello che più conta è che disponga di ambienti adatti, illuminati, comodi messi nero su bianco. Che non si ‘remotizzi’ troppo, insomma.

È il ritornello che anima oggi un incontro di esperti e consulenti a BolognaFiere promosso da Cifa Italia, Epar, Fonarcom, Sanarcom e Confsal nell’ambito di “Ambiente Lavoro”, il salone nazionale di riferimento dedicato a salute e sicurezza negli ambienti professionali, in programma fino a domani.

Andrea Cafà, presidente di Cifa Italia, evidenzia che “promuovere sicurezza sul lavoro in azienda non dev’essere un mero adempimento, ma una modalità essenziale per gli imprenditori che vogliono organizzarsi bene e meglio”. Facendo sì “che la persona che si trova in smart working disponga di tutte le condizioni migliori per poter lavorare al meglio, dando vita ad un’azienda sempre più organizzata e produttiva, quindi sostenibile e socialmente responsabile”, puntualizza Cafà.

Fabrizio Di Modica, avvocato giuslavorista, ricorda in ogni caso che “la legge 34 del 2026 prevede nuove regole per la salute del lavoratore in smart working, anche se in realtà non le detta per la prima volta ma le riscrive con nuovi obblighi”, a partire dal 7 aprile, in scia al precedente testo di riferimento, il decreto legislativo 81 del 2008. Il vero fulcro, spiega l’avvocato Di Modica, diventa appunto “questa nuova informativa che deve essere consegnata necessariamente, e se non succede scattano sanzioni penali, ad ogni lavoratore in smart working, su elementi come scelta dell’ambiente adatto, illuminazione, del tempo e dell’organizzazione del lavoro”.

Quindi, richiama ancora Di Modica, “non è possibile intendere la sicurezza del lavoratore agile in termini semplicemente burocratici, ma è un elemento che conduce alla cultura della sicurezza, col lavoratore che è tenuto a collaborare col proprio datore di lavoro, responsabilizzandolo con una formazione preventiva e aggiornata” dalla nuova normativa.

Andrea Rapacciuolo, esperto di diritto e ispettore del lavoro, presente in via personale al convegno, osserva che “obbligare il datore di lavoro ad essere attento, a elencare i rischi, significa poter assegnare al lavoratore la possibilità di reagire contro i rischi”. C’è infatti, non da oggi ma anche sulla base delle norme precedenti in materia, “un obbligo di cooperare in capo al lavoratore, sui rischi che gli vengono elencati, con l’obiettivo di mettersi a lavorare in modo sicuro, al di là del luogo fisico dove lo si fa, a casa, in montagna o al mare, all’estero”, rimarca l’ispettore del lavoro.

Nel caso venga accertato che lo ‘smart’ possa danneggiare chi lo pratica, poi, si può valutare anche una revoca. Ne parla Tiziana Orrù, sostituta procuratrice generale della Corte di Cassazione, che spiega: “Se scopro che un lavoratore si è ammalato in smart working, quest’ultimo va revocato o comunque adeguato, perché no. L’importante- raccomanda la magistrata- è che ci sia un’azione positiva da parte del datore di lavoro, perché solo questo può esonerarlo da eventuali responsabilità un domani”.