martedì, Novembre 14, 2023
HomeEmilia-RomagnaComportamento antisindacale, giudice rigetta ricorso di Alea. L'azienda: solo nel processo si...

Comportamento antisindacale, giudice rigetta ricorso di Alea. L’azienda: solo nel processo si è potuto chiarire il fatto

(Sesto Potere) – Forlì – 4 novembre 2023 – In merito alla notizia comunicata ieri dall’Ugl Romagna di un dipendente Alea e dirigente sindacale della stessa sigla sindacale che aveva contestato il divieto imposto da Alea ai permessi sindacali retribuiti per riunioni e incontri, con conseguente pronunciamento del tribunale del lavoro di Forlì che ha ordinato ad Alea “l’immediata cessazione del comportamento antisindacale illegittimo”, obbligandola a “pagare le spese di causa” al sindacato di categoria Ugl. 

L’Ufficio comunicazione di Alea Ambiente, con una nota inviata ai mass media, tiene a specificare che: “la contestazione disciplinare e la successiva sanzione nei confronti del lavoratore è stata effettuata per aver egli utilizzato ai fini Inail una certificazione attestante l’accadimento di un infortunio in data 2 agosto 2021, che non risultava possibile essendo assente dal lavoro dal 30 luglio 2021 e non essendosi recato al lavoro il 2 agosto 2021” e che “essendo interessato anche l’Inail che ha richiesto ad Alea Ambiente di riferire in ordine all’infortunio del 2 agosto 2021 risultante dal certificato medico al quale essa si deve attenere facendo pubblica fede, il procedimento disciplinare e quello giudiziale per accertare i fatti è stato un atto dovuto – sempre secondo Alea Ambiente – per verificare nelle sedi deputate i fatti ed eventuali responsabilità anche a garanzia della posizione del lavoratore oltre che dell’operato di Alea Ambiente anche rispetto all’Inail”.

Secondo l’Ufficio comunicazione di Alea Ambiente: “Solo nel processo è infatti stata acquisita la testimonianza del medico curante del lavoratore, la quale ha chiarito di aver scritto che l’infortunio si era verificato il 2 agosto perché il terminale informatico non consente l’introduzione di date anteriori a quelle di redazione del certificato”.