(Sesto Potere) – Roma – 23 novembre 2023 – L’Assemblea di Palazzo Madama, mercoledì 22 novembre, ha approvato definitivamente all’unanimità, il ddl n. 923 sul contrasto alla violenza sulle donne e domestica, incardinato con la relazione della senatrice Campione sul testo licenziato da Montecitorio, su mandato unanime conferitole, martedì 21 novembre, dalla Commissione Giustizia.
Le norme apportano modifiche alla legislazione vigente al fine di rafforzare le misure già adottate dal legislatore in tema di ammonimento di coloro che commettono violenza domestica e di informazione delle vittime.
Una prima serie di modifiche riguarda l’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, che reca misure di prevenzione per condotte di violenza domestica. Il testo vigente dell’articolo, tra l’altro, stabilisce che se è stato segnalato alle forze dell’ordine un fatto riconducibile ai reati di percosse o lesioni personali aggravate, il questore ha facoltà di procedere all’ammonimento dell’autore del fatto.
La norma vigente stabilisce anche che le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche, che ricevono dalla vittima notizia dei reati appena citati, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza e che il questore che procede all’ammonimento, su richiesta della persona offesa, a fronte di atti persecutori per cui non sia stata presentata querela informa anche, senza indugio, l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.
Le modifiche, fra l’altro, prevedono: l’ampliamento del novero dei reati2 per i quali il questore può disporre l’ammonimento del
presunto responsabile di violenza domestica; conseguente ampliamento dei casi in cui le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni
pubbliche, che ricevono dalla vittima notizia dei reati in questione, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza; una durata minima dell’ammonimento di tre anni; l’aumento delle pene dei reati che configurano una violenza domestica, specificamente elencati, se il fatto è commesso da soggetto già ammonito; la procedibilità di ufficio per alcuni reati che oggi richiederebbero la querela qualora il fatto che integra la fattispecie è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già
ammonito.
Inoltre, si inserisce un nuovo articolo nel quale si stabilisce che l’organo di polizia procedente per fatti riconducibili ai reati commessi in ambito di violenza domestica, qualora rilevi l’esistenza di concreti e rilevanti elementi che prefigurino il pericolo di reiterazione delle condotte, ne dia comunicazione al prefetto affinché questi possa adottare, a tutela della persona offesa, misure di vigilanza dinamica. Tali
misure, che sono soggette a revisione trimestrale, sono adottate sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento in materia di sicurezza personale.
Le modifiche ampliano il novero dei reati a fronte dei quali la persona offesa può avanzare al questore richiesta di ammonimento ed incrementano la pena prevista per tali reati nel caso in cui siano commessi da soggetto già ammonito ed in tal caso prevedono anche la procedibilità d’ufficio. Un’ulteriore modifica riguarda l’articolo 11 che prevede l’obbligo per le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di fornire informazioni alle vittime di una serie di reati sui centri antiviolenza presenti sul territorio provvedendo a metterle in
contatto con gli stessi.
Si ribadisce che le disposizioni estendono l’applicabilità dell’istituto dell’ammonimento del Questore, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica (cosiddetti “reati spia”) rispetto a situazioni di pericolo per l’integrità psico-fisica delle persone, nel contesto
delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate), al fine di intercettare il cosiddetto “ciclo della violenza” e bloccarlo, preventivamente e tempestivamente.
La norma, inoltre, aggiunge un nuovo articolo al codice di procedura penale, stabilendo, con riferimento ad alcune fattispecie delittuose specificatamente elencate e che configurano ipotesi di violenza domestica, che il pubblico ministero, effettuate le necessarie indagini, valuti senza ritardo e comunque entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione
delle misure cautelari e la previsione di un termine di venti giorni per la decisione sull’istanza cautelare da parte del giudice delle indagini preliminari. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l’applicazione delle misure cautelari, prosegue nelle indagini preliminari.
Tra le altre cose la nuova norma demanda all’adozione di un decreto interministeriale, la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l’accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati
di violenza contro le donne e di violenza domestica. Il Ministro della giustizia e l’Autorità politica delegata per le pari opportunità devono inoltre provvedere all’emanazione di Linee guida per l’attività di tali enti ed associazioni.