(Sesto Potere) – Bologna, 5 giugno 2025 – Tra i temi strategici dell’edizione di Ambiente Lavoro 2025, a BolognaFiere dal 10 al 12 giugno, anche l’Accordo Stato-Regioni che regola la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Dopo diversi anni di attesa, il Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è finalmente entrato in vigore: dal 24 maggio di quest’anno, in accordo al decreto legislativo n. 81 del 2008, il nuovo Testo Unico che accorpa e uniforma i precedenti Accordi, introduce novità e aggiornamenti normativi importanti sul tema della formazione riguardanti le principali figure coinvolte: dai datori di lavoro ai preposti, dai lavoratori ai dirigenti. Se ne discuterà in una serie di convegni e seminari in programma ad Ambiente Lavoro. Ma concretamente, cosa cambia per lavoratori e aziende? Lo abbiamo chiesto al professor Rocco Vitale, presidente Aifos (Associazione italiana formatori e operatori della sicurezza sul lavoro) e già professore di Sociologia del lavoro all’Università degli Studi di Brescia. “La principale novità riguarda la normalizzazione dei 5 Accordi precedenti, che dicevano la stessa cosa ma con definizioni diverse, generando confusione e dando adito a libere interpretazioni. Ora i criteri di base vengono uniformati e questo rappresenta un grande passo avanti. Molti temi però restano fuori dall’accordo e dunque privi di regole, come per esempio nel caso dei corsi sui ponteggi, quelli sul pronto soccorso, l’antincendio, le lavorazioni Un’altra novità dell’Accordo Stato-Regioni consiste nell’obbligatorietà della formazione per i datori di lavoro. “Questa è una grande novità, alla quale si accompagna tuttavia una preoccupazione: 16 ore in e-learning le farà il datore di lavoro o delegherà qualcuno al suo posto? Forse sarebbe stata preferibile qualche ora in meno e qualche controllo in più. È comunque meglio di niente, sono anni che si parla della formazione del datore di lavoro e almeno un accordo è stato raggiunto. Un’altra piccola modifica sul tema è la somma, in sequenza, dei corsi di formazione. Il datore di lavoro che vuole fare l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), prima deve fare il corso per conoscere le proprie responsabilità di datore di lavoro, al quale solo successivamente si aggiunge un modulo per diventare RSPP. Uno “step by step” finalmente normato con chiarezza”, chiude Vitale.Sempre sulla formazione dei datori di lavoro, c’è un’ulteriore novità: “Chi lavora nelle imprese edili, oltre al corso di 16 ore, ne deve farne altre sei specifiche sulla sicurezza nei cantieri. Da oggi, questo varrà anche per datori di lavoro che hanno aziende in altri settori (per esempio elettricista, idraulico, manutenzione del verde), ma che operano in cantiere, affinché sappiano comprendere quali sono i pericoli specifici in questo contesto. Una novità da evidenziare perché molti infortuni avvengono proprio a operai che non sono abituati a lavorare in cantiere”, spiega Vitale. Ma chi controlla? “Alla fine di ogni corso è obbligatoria una verifica. Da oggi, oltre ai test, il docente può decidere se farli in presenza tramite colloqui. E’ chiaro che la verifica reale è solo quella in presenza, però è sempre un passo avanti.” Sempre a proposito di controlli, un’altra novità introdotta dall’Accordo, è l’obbligo di conservare per 10 anni tutta la documentazione, come ci spiega il presidente di Aifos: “Tutto il complesso della formazione deve svolgersi con procedure che sono molto chiare: dal registro degli iscritti, la firma del docente, la firma degli allievi, il modellino del test, il modello di ammissione, il progetto del corso, il programma e molte altre. Tutto questo deve essere documentato e conservato per 10 anni. La critica è che si è burocratizzato il sistema, ma il punto è che le aziende serie già fanno tutto questo. Per chi improvvisa invece, è un notevole cambiamento, perché finora non hanno mai avuto nemmeno le risorse, né tecniche né umane. Il 60% della formazione in Italia è fatta in modo superficiale, e si vede. Il nuovo Accordo prevede che tutto l’iter formativo debba essere documentato: se accade un infortunio si può andare a controllare, c’è una storia scritta che ricostruisce gli eventi e le responsabilità di cui la magistratura può disporre. Cambia tutto”. Quali sono invece i cambiamenti che riguardano le altre figure? “Per i docenti, ci sarà l’obbligatorietà di seguire un corso di formazione di 24 ore sulla comunicazione. Per insegnare, al di là dei criteri fissati per legge (molti dei quali basati sull’autocertificazione), il docente deve aver conseguito una laurea in una serie di materie molto ampia, solo che a ingegneria non ti insegnano a insegnare la sicurezza. Quindi ora si dovrà frequentare un corso specifico proprio per imparare a spiegare la sicurezza”. Per quanto riguarda invece i preposti: per loro la formazione sarà esclusivamente in presenza. “La ratio – spiega il professore – è che la figura essenziale per la sicurezza sia il capo officina, capo reparto, il capo ufficio: è da lui che partono le prime azioni di controllo. Non solo: per queste figure l’aggiornamento sarà obbligatoriamente di sei ore ogni due anni. Cose mai previste prima: tutti gli altri corsi prevedono un aggiornamento ogni cinque anni, 6 ore in eLearning, incluso il datore di lavoro”. Per quanto riguarda i lavoratori invece, un cambiamento notevole è dato dall’applicazione di una norma già esistente, ma che non veniva applicata perché non veniva spiegato come applicarla. “ Si tratta dei lavoratori negli spazi confinati (come cisterne, silos o tombini, cioè luoghi inquinati, con rischio di fughe di gas, o a rischio esplosione): l’Accordo Stato-Regioni prevede l’obbligo di una formazione pratica, oltre che teorica, che spieghi concretamente come mettersi in sicurezza, attraverso quali passaggi, conoscere le attrezzature, i dispositivi da indossare, conoscere i gas. Insomma, imparando sul campo cosa fare. E questo non si può fare con le slide”. Purtroppo poi resta un fatto: “Se non hai un buon lavoro, con un buon contratto, che sicurezza hai?”. Dall’Accordo Stato-Regioni resta fuori ancora una volta tutto il mondo dei contratti atipici e precari. La formazione, per questo tipo di contratti, è spesso insufficiente. “Pensiamo per esempio a chi viene assunto dalle agenzie interinali, dovrebbero essere queste ultime a farla, ma è generica e vale per qualsiasi settore. Basti pensare al problema della lingua italiana per i lavoratori stranieri. La legge c’è, ma l’evasione alla formazione è enorme. Il tema del controllo e della regolarità esula dall’Accordo Stato-Regioni, ma se non si controlla la sicurezza resta un pezzo di carta”. |