(Sesto Potere) – Roma – 30 dicembre – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 29 dicembre, sulla base dei principi espressi dal Consiglio di Stato, ha confermato parzialmente i provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre scorso nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie, sospendendo le sole modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza, in violazione del Codice del Consumo e in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022.
Tale ultima norma, come ritenuto dal Consiglio di Stato, sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza con cui ha sospeso solo parzialmente il provvedimento cautelare emesso nei confronti di Iren, ha circoscritto la portata dell’articolo 3 citato al solo “ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti”.

L’Autorità ha, quindi, nei limiti esplicitati, confermato i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie sospendendo l’efficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterali e/o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato, prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza.
Pertanto, in esecuzione del provvedimento dell’Autorità, le citate società non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una effettiva scadenza.
Entro cinque giorni, Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie dovranno comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione dei provvedimenti di sospensione.

In riferimento alle società Hera e A2A, l’Autorità, invece, non ha ravvisato gli estremi per la conferma dei relativi provvedimenti cautelari atteso che, sulla base dei documenti acquisiti, risulta che le variazioni dalle medesime comunicate hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza.
A commento della decisione presa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il gruppo Hera ha commentato: “In relazione alla comunicazione di revoca del provvedimento cautelare nei confronti del Gruppo Hera da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per presunte modifiche unilaterali del prezzo di fornitura delle commodity energetiche, l’Azienda è lieta che l’Agcm abbia preso atto dei chiarimenti forniti. Il Gruppo Hera si è sempre attenuto alle norme vigenti e ha rispettato gli impegni contrattuali con i propri clienti, proponendo rinnovi delle condizioni economiche solo qualora le stesse fossero in scadenza. Questo modo corretto di lavorare è stato oggi riconosciuto anche dall’Agcm che ha ritenuto pertanto di revocare le misure cautelari nei confronti di Hera Comm“.